Sentenza n.479 del 1988

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SENTENZA N.479

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 3 settembre 1980, depositato in cancelleria il 10 settembre successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 14 novembre 1979, n. 940, avente per oggetto:

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Uditi l'avv. Antonino Sansone per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il conflitto di attribuzioni sollevato col ricorso di cui sopra ha per oggetto la spettanza del potere di autorizzare le accademie e le biblioteche ad acquistare beni immobili e ad accettare liberalità.

 

Il ricorso é fondato.

 

Già gli artt. 14 lett. r) e 20 dello statuto speciale della Sicilia, richiamati dalla difesa della Regione, i quali sottopongono le accademie e le biblioteche della Regione (competenza legislativa esclusiva e correlative funzioni esecutive e amministrative), forniscono un indice positivo di trasferimento all'amministrazione regionale del potere di cui si controverte: indice non decisivo, ma di valore non trascurabile, come ha riconosciuto, in un altro contesto, la sentenza n. 62 del 1973 di questa Corte.

 

Risolutivo é l'art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 agosto 1975 n. 635, portante , il quale dispone: <L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione siciliana, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche e accademie>.

 

Di fronte a questa norma hanno scarso peso le argomentazioni svolte in opposti sensi dalla difesa della Regione e dall'Avvocatura dello Stato sulla base dell'ultimo comma del l'articolo citato, che conferisce all'amministrazione regionale . Questa disposizione integra la norma del primo comma con riferimento alla categoria dei controlli generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte provinciali amministrative. Ma che tale categoria non comprenda l'autorizzazione agli acquisti e un rilievo inconferente ai fini della questione oggetto del ricorso in esame, posto che la detta autorizzazione-sia essa (C. cost. n. 139 del 1972) oppure un potere di amministrazione attiva-rientra nelle statali trasferite alla Regione ai sensi del primo comma.

 

2. - Contro questa interpretazione dell'art. 1, primo comma, del decreto n. 635 l'Avvocatura oppone l'argomento a contrario a suo abisso ricavabile dal d.P.R. n. 636 di pari data, in materia di (art. 14 lett. m) dello statuto regionale), che include esplicitamente nelle funzioni trasferite alla Regione anche il potere di autorizzazione agli acquisti nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ma la ratio che giustifica il trasferimento del potere alla Regione in rapporto agli enti operanti nella materia di cui alla lett. m) dell'art. 14 dello statuto regionale vale anche per gli enti operanti nelle materie di cui alla lett. r).

 

Invero per tutti gli enti di interesse locale e per le persone giuridiche private, quali che ne siano i fini istituzionali, l'autorizzazione agli acquisti ha assunto prevalentemente, già con la legge n. 218 del 1896 e poi con gli artt. 17 cod. civ. e 5 delle relative disposizioni di attuazione, la funzione tutoria di controllo della convenienza dell'acquisto per l'ente e di protezione della famiglia del testatore o donante contro liberalità eccessive a terzi.

 

Perciò il d.P.R. n. 636 del 1975 non autorizza il prospettato argomento a contrario per le materie di cui al decreto n. 635; comunque siffatto argomento e svalutato dall'art. 15 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di liberalità da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13, cioé degli enti pubblici locali operanti nelle materie contemplate dal decreto, tra i quali l'art. 49, terzo comma, annovera anche le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale.

 

E' vero, come osserva l'Avvocatura, che il d.P.R. n. 616 del 1977 non é applicabile nella specie, trattandosi di un'istituzione culturale di dimensioni locali operante nel territorio di una regione a statuto speciale.

 

Non di meno esso costituisce un indice ermeneutico concludente nel senso che l'art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 635 del 1975 comprende tra le attribuzioni statali trasferite alla Regione siciliana anche il potere autorizzativo di cui e causa. Non si può pensare che una istituzione culturale di interesse locale debba chiedere l'autorizzazione ad accettare un'eredità all'amministrazione regionale, se situata nel territorio di una regione a statuto ordinario, e debba invece ancora chiederla allo Stato se insediata nel territorio della regione siciliana.

 

3.-Dal fatto che la domanda di autorizzazione e stata presentata dall'ente interessato al Ministero della pubblica istruzione (e non a quello per i beni culturali) l'Avvocatura trae un ultimo argomento per sostenere che, in ragione dell'attività svolta nel campo della ricerca scientifica e della formazione post-universitaria, l'Accademia Gioenia deve essere annoverata-superando il dato puramente nominalistico della denominazione assunta-nella materia dell'istruzione universitaria di cui all'art. 17 lett. d) dello statuto regionale, estranea alle previsioni del d.P.R. n. 635 del 1975 e per la quale il Governo non ha ancora provveduto a emanare specifiche norme di attuazione, onde in tale materia il potere di cui si discute sarebbe tuttora riservato allo Stato.

 

Ma il comportamento dell'ente in oggetto non può evidentemente giustificare la svalutazione, tentata dall'Avvocatura, della qualifica di ad esso attribuita dallo statuto approvato con d.P.R. 24 novembre 1948 n. 1549.

 

Le accademie che svolgono attività di ricerca scientifica si distinguono dagli altri istituti di studi superiori operanti nel medesimo campo, oltre che per l'origine, per le peculiari finalità, inerenti alla promozione della ricerca scientifica, che esse si propongono (conferimento di premi, borse di studio, ecc.), nonchè per peculiari criteri di selezione dei propri membri.

 

Del resto la distinzione, operante a livello dell'amministrazione statale, tra accademie e istituti di istruzione universitaria, le une rientranti nella competenza del Ministero per i beni culturali, gli altri nella competenza del Ministero della pubblica istruzione (o, in prospettiva, della ricerca scientifica), non si riproduce al livello dell'amministrazione regionale siciliana.

 

L'art. 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con d.p.reg. 28 febbraio 1979 n. 70, concentra le due materie nel medesimo assessorato, denominato .

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Regione siciliana il potere di auto rizzare le accademie e le biblioteche aventi sede nel territorio della Sicilia all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di lasciti e donazioni; e in conseguenza annulla il d.P.R. 14 novembre 1979 n. 940 (Autorizzazione all'Accademia Gioenia, in Catania, ad accettare una eredita).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Luigi MENGONI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.